Ordine del Giorno  “Autonomia regionale differenziata: espressione di indirizzo consiliare” (Legge n 86 del 26 giugno 2024 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”)

 

Premesso

 

Che il 28 giugno 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 86 che definisce le norme per l’implementazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario, di introduzione delle previsioni dell’art. 116, comma 3, della Costituzione italiana.

 

Considerato

Che il 29 dicembre 2022, con legge 197/2022, il Legislatore, nei commi 791 – 801 ha disciplinato la determinazione dei “Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)” che sono “concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, determinazione a cui è subordinata l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

 

 Rilevato

Come nel percorso individuato dalla L. 86/2024 il Parlamento è stato di fatto aggirato nella determinazione dei LEP, che dovrebbero garantire su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali per tutti i cittadini in maniera omogenea, poiché tale determinazione, a seguito di un iter concertativo che vede coinvolti una cabina di regia composta dai ministri competenti per settore, le conferenze delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’UPI e il presidente dell’ANCI sulla base di ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso degli schemi di DPCM in cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard. Un procedimento, pertanto, che vede il Parlamento completamente estromesso dal percorso decisionale, poiché l’organo sarà chiamato a una mera “espressione del parere” senza possibilità di modificare o incidere nel contenuto del previsto schema di DPCM.

 

Che l’iter di individuazione sia dei LEP che dei costi e dei fabbisogni standard che servono a coprire i diritti costituzionali essenziali per i cittadini non coinvolge in nessun passaggio neppure i Comuni e gli enti locali, che si troverebbero a dover gestire le risorse che resterebbero sul territorio di competenza attraverso delle modalità di assegnazione sulle quali non avrebbero potuto incidere, formulando proposte, osservazioni, modifiche derivanti dalle specificità dei loro contesti sociali, economici e infrastrutturali e di coesione.

 

Che il procedimento della legge 86/2024 estromette l’intervento sostanziale del Parlamento anche per quel che concerne la determinazione “delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, che deriva dalla decisione di una commissione paritetica Stato-Regione che, a seguito di una trattativa gestita dall’esecutivo, “individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale”.

 

Considerato

 

Che il criterio dell’assegnazione di compartecipazione al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale comporta un certo squilibrio dell’assegnazione delle risorse alle Regioni, poiché territori con capacità economica più forte, producendo maggiore tributi erariali, otterrebbero maggiori compartecipazioni, penalizzando le Regioni economicamente più deboli, le quali, con economie meno produttive, inevitabilmente sarebbero condannate a ottenere compartecipazioni al gettito, quindi risorse dallo Stato, decisamente minori rispetto a quelle delle aree più produttive del Paese.

 

Che per il Mezzogiorno d’Italia, minori risorse significherebbero minori possibilità di assicurare ai cittadini i livelli essenziali delle prestazioni e la stessa qualità e lo stesso livello di servizi che le regioni economicamente più forti potrebbero invece consentire.

 

Che secondo la previsione dell’art. 9 della legge 86/2024, il percorso di autonomia differenziata dovrà partire con l’obbligo di non introdurre “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, circostanza che condizionerebbe la determinazione degli stessi LEP coi loro costi standard al fine di consentire alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

 

Rilevato

 

 Che la legge 86/2024 prevede che il “trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi” da quelli subordinati alla definizione dei LEP, “con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie” possa essere “effettuato (…) nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente” dalla “data di entrata in vigore della legge” e quindi materie come la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e molte altre che non richiedono determinazione del relativo fabbisogno standard e dei LEP potrebbero diventare di esclusiva competenza delle Regioni richiedenti in tempi assai più rapidi. Il decentramento delle funzioni che non comportano la precedente individuazione dei LEP può immediatamente avviarsi, contribuendo, pertanto, alla possibilità che le Regioni italiane che lo vorranno potranno organizzare le proprie funzioni in maniera tra loro difforme e potenzialmente conflittuale e non uniforme su tutto il territorio, di fatto facendo venire meno il rispetto dell’art. 5 della Costituzione, ossia l’unità nazionale e dell’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza dei cittadini; un percorso, questo, che potrebbe sostanzialmente minare l’unità della Repubblica e la unitarietà del sistema di diritti dei cittadini italiani.

 

Ricordato

 

Che il sistema di autonomia differenziata disegnato dalla l. 86/2024 non interessa direttamente le Regioni a Statuto speciale, come la Regione Siciliana, poiché il procedimento di riconoscimento di ulteriori condizioni di autonomia è riconosciuto solo alle Regioni a Statuto ordinario ma che i suoi effetti economici avranno sicuramente delle ripercussioni anche per le altre Regioni a Statuto speciale poiché, diminuendo il gettito fiscale di competenza dello Stato, se — come da previsioni della legge — vigerà l’invarianza dei saldi di bilancio a sistema vigente, conseguentemente diminuiranno le risorse a disposizione della perequazione regionale, assicurata dalla nostra Costituzione, all’art. 119, di fatto, quindi, menomandosi ulteriormente le possibilità di riequilibrio delle Regioni più povere dinanzi all’accrescersi dei servizi assicurati dalle Regioni più ricche economicamente.

 

Che il meccanismo di perequazione sancito dall’art. 119 della Costituzione attualmente non riesce comunque a coprire il riequilibrio dei fabbisogni delle Regioni meridionali, poiché le risorse coprono circa il 50% della necessità di perequazione, a fronte delle previsioni costituzionali che pure statuiscono la completa copertura.

 

Ritenuto

 

Che l’autonomia differenziata così regolata porterebbe pertanto ad accentuare le già gravi diseguaglianze territoriali, tanto da compromettere l’unità della Repubblica, come previsto dall’art. 5 della Costituzione.

 

Che i LEP debbano essere determinati da organi che hanno responsabilità politica verso i cittadini, quali gli organi di rappresentanza politica, nonché da rappresentanze sostanziali dei Comuni e degli Enti locali, come peraltro è previsto dall’art. 117, comma 2 del Titolo V della Costituzione.

 Che i LEP e i fabbisogni standard, ossia i costi necessari per attuare i LEP, che attualmente non sono stati individuati, debbano essere definiti prima dell’avvio della riforma dell’autonomia differenziata poiché soltanto dopo aver determinato questi costi e le risorse necessarie per coprire la domanda di servizi essenziali si potrà avere un quadro complessivo delle necessità risorse atte ad assicurare il riequlibrio dei bisogni delle regioni economicamente più deboli evitando una sostanziale spaccatura del Paese.

Tenuto conto anche della lettera inviata dal Sindaco della città di Potenza, insieme ad altre 71 lettere, al Presidente della Regione  Basilicata, con la richiesta du rivedere la posizione rispetto la Legge n 86 del 26 giugno 2024 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”

 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, rilevato, ricordato, richiamato e ritenuto,

 

Si propone al Consiglio tale deliberato e si Chiede al Sindaco ed alla Giunta di :

 

ESPRIMERE posizione di disapprovazione rispetto alla legge 86/2024 di introduzione del sistema di autonomia regionale differenziata per le evidenti ripercussioni negative che la sua attuazione avrà sul sistema dei diritti essenziali del nostro Paese e, segnatamente, delle comunità socioeconomiche più deboli, per la forma di assegnazione della compartecipazione al gettito tributario che penalizzerà le Regioni più deboli e rafforzerà ulteriormente quelle più ricche, per l’evidente rischio di minare l’unità nazionale, in termini istituzionali e di riconoscimento dei diritti dei cittadini.

 ESPRIMERE preoccupazione per l’avvio del procedimento di autonomia differenziata regionale senza che prima siano stati effettuate le necessarie determinazioni dei costi dei fabbisogni standard e conseguentemente dei LEP, che dovrebbero assicurare invece l’eguaglianza dei diritti per tutti i cittadini della Repubblica.

IMPEGNARE L’AMMINISTRAZIONE ad inoltrare in ogni forma e a ogni livello istituzionale, parlamentare, governativo, regionale, il contenuto del presente Ordine del Giorno quale espressione di volontà della rappresentanza della propria comunità.

IMPEGNARE L’AMMINISTRAZIONE in tutte le sedi istituzionali e di rappresentanza dei Comuni italiani a tenere conto del presente Ordine del Giorno quale espressione politica della comunità potentina anche al fine di promuovere l’adesione del Comune di Potenza a interventi, determinazioni, ricorsi e ogni altra forma di contrarietà all’autonomia differenziata che venisse stabilita.

Potenza

Le Consigliere ed i Consiglieri comunali

Angela Blasi

Mirko Giordano

Rocco Pergola

Micaela Triunfo