QUALE FUTURO PER LE PROVINCE?

Di Francesco Tanzarella. Pubblicato su Umbrialeft

Come noto, nella presente legislatura sono stati presentati nove disegni di legge tra quelli di maggioranza e quelli di opposizione allo scopo di rivedere il sistema elettorale delle Province e le competenze a loro attribuite. I DDL in oggetto prendono tutti atto della condizione di incertezza normativa e amministrativa in cui tali enti si sono venuti a trovare all’indomani della legge di riforma, Legge 56/2014 detta Del Rio, che avrebbe dovuto trovare il suo completamento con la riforma costituzionale Renzi-Boschi bocciata dal referendum del 2016. L’incompletezza di quel processo ha prodotto molteplici criticità nello svolgimento delle funzioni fondamentali che la legge attribuiva alle province, assieme a una proliferazione di enti e società di varia natura a cui le regioni, ognuna in modo difforme dalle altre ha affidato le funzioni sottratte alle Province stesse. Nel frattempo, la Corte Costituzionale, pur avendo respinto i ricorsi inoltrati da diverse Regioni contro il sistema elettorale di secondo grado, ne ha accolti altri su alcuni aspetti specifici, come sulla sovrapposizione tra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo delle aree metropolitane, e sull’obbligo di esercizio associato di funzioni tra piccoli comuni. Era dunque necessario che il Parlamento riprendesse in mano il tema degli Enti territoriali di area vasta per superare un quadro divenuto caotico dopo la bocciatura della riforma costituzionale che avrebbe dovuto abolire le Province, ma non le Città metropolitane, dal testo della Costituzione. Dei nove DDL presentati, tutti chiedono di reintegrare tra gli organi di governo, la Giunta, ma solo 3, quello del M5S, quello del terzo polo e uno dei tre presentati dal PD (quello del sen. Parrini) non chiedono il ripristino dell’elezione diretta di Presidente e Consiglio. Questo ha permesso di giungere, nonostante i dissensi, a un unico testo di DDL che contiene questa richiesta, e questo è il testo tuttora in discussione nella I commissione affari costituzionali del Senato. La medesima richiesta era stata peraltro sostenuta nel corso delle audizioni dall’UPI e dalla Conferenza Regioni-Province autonome. Viceversa l’Anci si esprimeva per mantenere l’elezione di secondo grado del sindaco metropolitano.

Bisogna chiarire che il ripristino dell’elezione diretta non corrisponde però  al ritorno delle regole in vigore prima della riforma Del Rio, e che erano basate sullo stesso sistema elettorale dettato dalla legge 81/93 per l’elezione dei sindaci dei comuni sopra i 15mila abitanti, e cioè elezione a Presidente della Provincia del candidato votato dal 50% degli elettori, secondo turno tra i due candidati più votati qualora la soglia non fosse raggiunta, e premio di maggioranza pari al 60 % dei seggi alle liste collegate al vincitore. Il DDL in discussione, pur respingendo il tentativo della Lega di cancellare il ballottaggio per i sindaci metropolitani, mette in campo una modalità di elezione ancora più mortificante della rappresentatività rispetto alla precedente, proponendo l’elezione al primo turno del candidato che raggiunge la soglia del 40% dei voti, in assenza di voto disgiunto. Una modalità di elezione che tende ad avvicinarsi a quella in vigore in molte regioni per le elezioni del Presidente di regione e che nell’ampliamento del differenziale maggioritario tra voti e seggi, che può giungere a venti punti di percentuale, spinge in avanti i processi autoritari e presidenzialisti in corso. Rispetto a prima cambia anche la suddivisione del territorio provinciale in collegi plurinominali e non più uninominali e a questo scopo viene data delega al governo a ridisegnare i collegi entro un anno, con deroga a svolgere comunque le elezioni in caso di necessità, e cioè nella primavera 2024, istituendo un collegio unico provinciale.

Tuttavia i motivi di perplessità in relazione al DDL in discussione non si esauriscono nel tipo di sistema elettorale avanzato, ma in una scelta che al pari di quella opposta praticata dalla riforma Del Rio, appare avulsa dalla questione del riordino delle funzioni e delle competenze degli enti di area vasta. Se la riforma Del Rio presupponeva di superare inefficienze e sprechi denunciati negli ultimi anni da più soggetti, e da ultimo finiti anche nell’elenco della lettera-ultimatum della BCE al governo Berlusconi nel 2011, passando dall’elezione diretta e quella di secondo grado, e demandando poi alle singole Regioni modalità e definizione delle funzioni cosiddette non fondamentali, il rischio del DDL in esame è simmetrico per quanto in senso opposto. In realtà ciò che negli ultimi decenni ha mosso ondate di insoddisfazione verso gli enti di area vasta, è stata proprio la confusione sul loro ruolo, e cioè su quali fossero le loro competenze. In molti casi, anche in virtù delle origini delle province che risalgono agli albori dell’unità nazionale, molte competenze risentono di disposizioni assai datate. Eclatante è stato il caso della gestione del personale non docente affidata alle province dallo Stato per i soli istituti tecnici e licei scientifici, che invece affidava i medesimi profili professionali delle scuole elementari e medie, ai comuni. Un evidente anacronismo che ha dovuto attendere per il suo superamento la legge 124 del 1999 che trasferiva allo Stato i non docenti di ogni ordine e grado. Tuttavia altre funzioni in ambito scolastico continuano ad essere ripartite in continuità col passato, come nel caso della manutenzione e gestione degli edifici scolastici, assegnata alle province per gli istituti di istruzione di secondo grado e ai comuni per elementari e medie. I reiterati tentativi di arrivare a un riordino complessivo delle competenze, con la legge 142/90 e con il Testo Unico Enti Locali 267/2000 non hanno condotto a risultati adeguati agli intenti.

A questo riguardo però il DDL in discussione si limita a potenziare le funzioni fondamentali già previste per le province, aggiungendovi quelle delle Città metropolitane, e rinviando a delega governativa, la definizione di ulteriori funzioni fondamentali o relative a quelle dettate dagli artt.19 e 20 del TUEL. Il governo deve adempiere alla delega entro 18 mesi, mentre le elezioni si possono svolgere comunque dopo l’approvazione del DDL, il che pone l’ennesimo rinvio del riordino delle funzioni, tema che peraltro spetterebbe al Parlamento e non al governo. Si smarrisce quindi ancor di più quella differenziazione funzionale tra Province e Città metropolitane, la cui necessità è andata invece emergendo dopo l’istituzione di queste ultime. Va inoltre osservato che lasciare il tema delle funzioni in uno stato di incertezza non può che aumentare i problemi più gravi a cui le Province sono andate incontro con la Legge Del Rio, e cioè l’incertezza dei finanziamenti e la carenza di personale.  Mentre al pari di altri tentativi di riordino, anche il presente non affronta la distinzione tra funzioni di coordinamento tra comuni e funzioni proprie degli Enti di area vasta, distinzione preliminare alla definizione del ruolo politico.

Infine, il testo del DDL che sta terminando il suo iter in Commissione presso il Senato, potrebbe rallentare il suo corso, visto che i 2-300 milioni di cui necessita, potrebbero tornare utili in una finanziaria dove il governo Meloni dovrà raschiare il barile.