Errare è umano, perseverare è diabolico. La Presidente Boldrini avrebbe dovuto ricordarsene, aprendo alle fiducie sul Rosatellum 2.0, dopo averlo già fatto con l’Italicum. Le ragioni di allora non furono convincenti, e ne scrivemmo su questo giornale (16/4/2015).
Lo stesso può dirsi oggi.
Il quadro costituzionale
L’argomento centrale posto dalla Boldrini è che l’art. 72 Cost. prescrive per la legge elettorale il procedimento «normale» di esame e di approvazione (Commissione più Aula). È una cd «riserva d’assemblea», prevista anche in materia costituzionale, nonché per deleghe, autorizzazioni alla ratifica di trattati internazionali, bilanci e consuntivi. Nel procedimento «normale» – dice la Boldrini – la fiducia è possibile. Dunque, rientrava nelle prerogative del governo porla.
Ma per quale ragione la Costituzione prescrive tassativamente il passaggio in Aula, in cui – va ricordato – è essenziale la fase emendativa? Ovviamente, per assicurare una più approfondita riflessione e una discussione compiuta, aperta, pubblica. È l’essenza di un parlamento rappresentativo. Ma con la fiducia sul testo approvato in Commissione – come è accaduto con il Rosatellum 2.0 – il ruolo dell’Aula è sostanzialmente azzerato.
Questo impone che nelle materie di «riserva di assemblea» si ricorra a strumenti di compressione del dibattito con parsimonia estrema. Ad esempio, per questioni strettamente strumentali all’indirizzo di governo: tipici casi, una delega, o un bilancio.
Ma nel discorso programmatico lo stesso Gentiloni esplicitamente afferma che la legge elettorale nulla ha a che fare con l’esecutivo. E allora? Rimane il fine di impedire forzosamente il dibattito. Un sostanziale tradimento dell’art. 72 Cost.
Il regolamento Camera
Il regolamento (art. 49) prevede il voto segreto come obbligatorio in alcuni casi, in altri – ed in specie per la legge elettorale – a richiesta di un certo numero di deputati. Dispone inoltre (art. 116) che la fiducia non possa essere posta quando è «prescritto» il voto segreto.
Boldrini assume che il voto segreto possa definirsi «prescritto» solo nel caso sia obbligatorio, e non anche quando sia a richiesta. Per questo, la richiesta di voti segreti sul Rosatellum 2.0 non precludeva la questione di fiducia da parte del governo, con la conseguente decadenza degli emendamenti.
Ma è proprio così?
Sul voto segreto vediamo tre casi: materie in cui è precluso, materie in cui è facoltativo e a richiesta, materie in cui è obbligatorio. Guardiamo a facoltatività e obbligatorietà. Se non vi è richiesta, certo il voto segreto può ritenersi «prescritto» solo per le materie in cui è obbligatorio. Ma qual è la qualificazione appropriata quando il voto segreto sia stato chiesto nelle debite forme? Può la Presidenza negare la richiesta? No.
Ne risulterebbero violati i diritti dei richiedenti. Sopravvenuta la richiesta nelle materie indicate dal regolamento – tra cui la legge elettorale – il voto segreto è «prescritto» non meno di quanto sia «prescritto» quello obbligatorio. È l’ostacolo alla fiducia si pone nello stesso modo.
Precedenti e prassi
Come è stato scritto, in realtà il solo vero precedente lo ha posto la stessa Boldrini con l’Italicum. In ogni caso, le norme, i precedenti, la prassi vanno letti con intelligenza. Dopo Corte cost. 1/2014 la conduzione dei lavori di Aula avrebbe dovuto anzitutto considerare che il Parlamento era stato fulminato nei suoi fondamenti elettorali e quindi nella definizione dei rapporti di forza.
Con la fiducia l’esito ultimo è che la Presidente ha consentito la compressione violenta del dibattito ad iniziativa di una maggioranza che esiste solo per i numeri parlamentari falsati proprio dal meccanismo premiale dichiarato incostituzionale, e di un governo che si regge precariamente su quella maggioranza. È rilevante questo argomento per un presidente di assemblea nel decidere se consentire o strozzare la discussione?
Vedremo ora come si comporterà il Presidente Grasso. Non ha problemi di voto segreto, e i diversi equilibri politici rendono meno probabile che la fiducia sia posta anche al Senato. Ma non dimentichiamo il maxi-canguro: un emendamento anteposto al testo che se approvato fa decadere tutti gli altri emendamenti perché ripete in sintesi i principi posti dagli articoli successivi. Dovrebbe essere dichiarato inammissibile per mancanza di contenuto normativo. È accaduto il contrario, e lo abbiamo visto tradotto nell’art. 1 dell’Italicum.
E pensare che tutto questo accade per un parlamento di nominati. Sapremo ancor prima di votare non chi vincerà, ma chi siederà in parlamento. E sapremo anche a chi gli eletti dovranno obbedienza.
Articolo di Massimo Villone su Il Manifesto del 15 ottobre 2017