Avv. Mauro Sentimenti , Comitato nazionale No Referendum
Tesi: Il nuovo Senato, così come disciplinato dagli art. 2 e 39 della Legge di revisione costituzionale Boschi Renzi non potrà nemmeno nascere, stante l’incompatibilità tra la carica di senatore e quella di consigliere regionale per palese violazione degli art. 51 e 97 Costituzione.
Sarà infatti impossibile , applicando le norme ex nuovo art. 57 della riforma cost. sull’elezione dei nuovi senatori , dar vita al nuovo organo “Senato”: lo impedisce in primo luogo il principio generale dell’ordinamento italiano in tema di incompatibilità – nel caso di cumulo di cariche elettive – contenuto negli artt. 51 e 97 della Costituzione e reso esplicito nell’art. 122, II comma, attuale Cost. (quest’ultimo modificato dalle disposizioni finali della Legge di revisione cost. Boschi Renzi.
Ciò a prescindere quindi anche dalla pur condivisibile tesi , recentemente espressa dall’Avv. Caputo su Huffington Post del 8 novembre u.s., secondo cui I consiglieri delle Regioni a statuto speciale non potranno assumere la doppia carica come previsto dalla riforma (senatore/consigliere regionale) se non dopo l’eventuale modifica delle norme – di rango costituzionale – dei medesimi statuti contemplanti la sanzione di incompatibilità.
La norma di cui al nuovo art. 57 Cost. – tenuto conto anche di quella all’art.39, comma 13 della Legge di riforma Boschi/Renzi (che dice che solo il nuovo titolo V non si applica alle regioni a statuto speciale ) – indica che le disposizioni previste per l’elezioni dei senatori/consiglieri regionali si applicano indistintamente a tutte le Regioni , sia a statuto speciale che ordinario, gli Statuti delle quali tutte statuiscono (in genere recependo la norma regolante la sanzione di incompatibiltà prescritta della legge ordinaria n.154/1981 ) l’illegittimità della duplice carica nella stessa persona.
A fronte di questa situazione il nuovo art. 122, II comma, Cost. ha eliminato l’espressa incompatibilità , sinora prescritta, tra le due cariche di consigliere regionale e membro del Senato, confermandola solo tra le cariche di consigliere regionale e deputato.
Dal quadro descritto gli studiosi ne derivano conseguenze assai diverse: vi è chi ritiene insussistente o facilmente risolvibile il problema (richiamando la gerarchia delle fonti legislative e il fatto che leggi costituzionali successive abrogano tacitamente o esplicitamente norme precedenti incompatibili, costituzionali od ordinarie che siano) e chi invece sostiene l’impossibilità di venirne a capo se non dopo la modifica delle norme disciplinanti l’istituto dell’incompatibilità contenute negli Statuti “speciali”. Con la conseguenza che- se tale ultima tesi fosse riconosciuta fondata dalla Consulta – il nuovo Senato non potrebbe nascere se non, forse, dopo un non breve periodo destinato a concludersi con la modifica degli Statuti “speciali.” Se l’ipotesi qui richiamata si verificasse l’intero Parlamento non potrebbe deliberare alcunchè sino all’elezione, superato il problema dell’incompatibilità, dei consiglieri regionali!
Ritengo, come ho già detto, che il problema abbia in realtà cause più di fondo e protagonisti ulteriori. Serve partire dalla ratio e dal contenuto dell’istituto/principio di incompatibilità nel nostro ordinamento. E ricordare in proposito che sin dal lontano 1966 (sentenza n.60) la Corte Cost. ha riconosciuto che l’art. 51 Cost. (non abrogato o modificato) indica nel principio di uguaglianza il criterio con cui valutare la legittimità o meno della compresenza in un unico soggetto di una pluralità di cariche elettive, ed individua la ragione fondante il regime di incompatibilità nella necessità di prevenire possibili conflitti di interesse e garantire l’imparzialità dei poteri pubblici (art. 97 Cost.). La giurisprudenza costituzionale ormai pacifica ha confermato nel tempo in modo granitico la ratio come sopra individuata del regime delle incompatibilità. Recita lo stesso art. 51 Cost. che “tutti I cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono acccedere alle cariche elettive in condizione di uguaglianza ….”. Nella medesima direzione si muove, sotto altri profile, la norma ex art. 97 Cost.
Ebbene è facile constatare , così ragionando, che la figura dei nuovi senatori/consiglieri regionbali non rispetterebbe nè il principio di uguaglianza di tutti I cittadini e cittadine (nell’accesso alle cariche pubbliche elettive) nè tantomeno quello dell’imparzialità dei poteri pubblici. Sottolineo infatti che: A) la riforma Cost. prevede che I nuovi senatori rappresentino le autonomie locali ( e quindi anche le Regioni) accentrando nelle medesima persona I ruoli di rappresentante e rappresentato, e B), le competenze attribuite ai nuovi senatori/consiglieri (configurano questi ultimi come legislatori – costituzionali e ordinari – sovraordinati rispetto ai legislatori regionali. Con la conseguenza di concentrare nella medesima persona I ruoli di governante e governato ovvero quelli di decisore di istanze che incidono direttamente e indirettamente nella attività istituzionale delle Regioni ( e pertanto anche di quella che ha eletto al proprio interno i nuovi senatori.
La conclusione è lapalissiana: nessuna norma anche di natura costituzionale (come il nuovo art. 57 Cost. , integrato dalla norma modificatrice dell’art. 122, II comma, Cost.) ha il potere di “abrogare” – tacitamente o meno – un principio costituzionale fondamentale espresso negli art. 51 e 97 Cost. a tutela dell’uguaglianza di condizioni alle quali I cittadini possono accedere alle cariche elettive e della imparzialità dedi pubblici poteri. Qualsiasi legge alla quale dovesse domani concorrere il nuovo senato potrà così essere impugnata per evidente incostituzionalità . Adottando questo punto di vista non pare possibile superare , in qualsiasi modo venga prospettata la ipotetica soluzione, l’antinomia irresolubile prodotta dai riformatori! I quali con ogni probabilità nemmeno si erano accorti dell’esistenza di un simile tema. Ce ne è abbastanza per un intervento del Presidente della Repubblica : non solo il nuovo Senato sarà , per ragioni note, tendenzialmente ingovernabile, ma esso – per quanto illustrato – nemmeno sarà in grado di nascere!