il Tribunale di Torino,  ha sollevato questioni di incostituzionalità dell’Italicum ed ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale! E’ un importante risultato.
 Il  Tribunale di Torino, Dott.ssa Contini, ha accolto il nostro ricorso in relazione alla ritenuta incostituzionalità dell’Italicum rinviando gli atti alla Corte Costituzionale avendo dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a due dei profili da noi evidenziati:.
In primo luogo, l’irragionevolezza e arbitrarieta’, distorsive del principio di rappresentativita’  della Camera dei deputati  dell’iperpremio di maggioranza assegnato senza soglia nel ballottaggio.
Ancora,  la non conformita’ rispetto agli articoli 48 3e 51 Costituzione delle disposizioni di cui all’art.2 comma 11 legge 52/2015 (italicum) sulle candidature multiple, che producono gravi effetti distirsovi e arbitrari  dei principi costituzionali, anche sotto il profilo della ragionevolezza.

 

Di seguito viene riportato testualmente il passaggio:

“Secondo i ricorrenti, Con il sesto motivo vengono censurati : l’art. 1 comma 1 lettera f); art. 2 ”

“Con l’ottavo motivo i ricorrenti censurano la non conformità, rispetto agli articoli 48 e 51 Costituzione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 11 Legge n.52/2015  “sulle candidature multiple” nella parte in cui consentono al candidato capolista in più collegi  “di optare ad elezione avvenuta con successo, per un collegio piuttosto che per un altro”, senza dare indicazioni sulle modalità di esercizio di detta opzione e così influendo in modo arbitrario e potenzialmente molto “pesante” sul voto di preferenza espresso dagli elettori a favore di un candidato che, senza l’opzione del capolista, verrebbe senz’altro eletto avendo raggiunto il numero maggiore di preferenze rispetto agli altri competitori della sua stessa lista.

Il motivo, nei termini suindicati, non appare manifestamente infondato, limitatamente alla disposizione che consente di operare la scelta del collegio senza alcun tipo di vincolo, mentre il motivo non appare fondato nella parte in cui vienecensurato (nuovamente) in sé il sistema della candidatura “bloccata o multipla”: censura che è già stata esaminata in precedenza, laddove si è proceduto all’esamedel settimo motivo per dichiararne la manifesta infondatezza.
Una volta che sia stata, dunque, riconosciuta la non irragionevolezza della candidatura multipla per una sola categoria di candidati (i capilista) e sottratti questi ultimi al voto di preferenza da parte dell’elettore, è giocoforza ammettere la necessità di un meccanismo di scelta che trovi applicazione nel caso in cui,all’esito del voto, il candidato capolista risulti eletto in più collegi. Due sono gli effetti pratici che questa scelta comporta : il capolista decade automaticamente nei collegi diversi da quello prescelto ed in questi si procede pertanto all’attribuzione dei seggi in modo “normale” secondo i voti di preferenza che i candidati non capolista si sono aggiudicata ed in ragione dei seggi disponibili; nel collegio prescelto, invece, i candidati che abbiano riportato più preferenze possono aspirare all’elezione solo qualora vi siano ulteriori seggi disponibili.

Questi effetti, proprio a ragione della loro inevitabilità, obbligano a spostare l’attenzione sulla scelta dell’eletto, da cui essi discendono: una scelta che il legislatore elettorale affida in tutto e per tutto alla mera decisione dell’eletto.

L’art. 85 DPR n.361/1957

  • come novellato dalla legge n. 52/2015 – non contiene, infatti, alcuna disposizione che vincoli l’opzione del candidato capolista plurieletto a qualsivoglia criterio oggettivo e predeterminato ma la rimette ad una mera valutazione di opportunità da parte del candidato stesso. Il dubbio di incostituzionalità di questa norma è, evidentemente, distinto da quello già affrontato circa le candidature “plurime e bloccate” e riguarda, appunto, il momento della scelta del capolista e le modalità disegnate dal legislatore per il suo esercizio.

Il Tribunale non può non rilevare, su questo specifico tema, che il voto di preferenza viene, in questi casi, sostanzialmente annullato nel collegio optato dal capo lista. In virtù dell’opzione, anzi, è del tutto possibile che il candidato che abbia ricevuto molte preferenze (addirittura il più votato in assoluto) sia surclassato da uno o più candidati di altri collegi, con meno preferenze. L’assenza di qualsivoglia criterio al quale il capolista debba ispirarsi nella scelta rende impossibile per l’elettore effettuare valutazioni prognostiche sulla “utilità” del suo voto di preferenza, dato in favore di un candidato che faccia parte di una lista con capo lista candidato anche in altri collegi, non potendosi effettuare alcuna previsione circa le modalità con cui, all’esito del voto, quel capolista eserciterà, in caso di vittoria plurima, la sua scelta.

Imprevedibilità ulteriormente confermata dal meccanismo alternativo alla scelta, costituito dal sorteggio. Né il contenuto inequivoco dell’art. 85 cit. consente di intravedere una interpretazione che superi i rilievi che si sono esposti. La scelta del collegio nel quale il candidato plurieletto vorrà conseguire la proclamazione, in quanto rimessa al suo mero arbitrio, si concreta in una distorsione tra il voto di preferenza espresso dagli elettori e il suo esito “in uscita” in quel collegio che appare irrazionale rispetto al diritto di uguaglianza e libertà del voto, in quanto lede in modo eccessivo tale diritto, senza che vi sia un altro correlativo valore di rilievo costituzionale da salvaguardare. Né può invocarsi, in proposito, il valore della governabilità perché questo, al più, viene inconsiderazione laddove il legislatore ha dato il giusto rilievo, con il sistema del “blocco” della candidatura del capolista e con la possibilità di operare anche una candidatura multipla, all’interesse delle forze politiche che esprimono le liste elettorali di riservare, in caso di vittoria elettorale, un seggio sicuro alla Camera a favore di personalità da loro prescelte.

Appare, invece, eccessivamente sproporzionato perseguire il valore della governabilità oltre che con il descritto sistema di garanzie delle candidature bloccate e multiple, con un ulteriore meccanismo che consente, senza una specifica ragione, di escludere dal Parlamento (quale che sia la ragione che in concreto guida la scelta del candidato plurieletto) un candidato senza che tale scelta sia condizionata dal numero di voti di preferenza ottenuti dal candidato destinato all’esclusione, ovvero da altro sistema che consenta di salvaguardare nel massimo grado possibile il voto di preferenza espresso dagli elettori in favore di chi non è capo lista.

Non è quindi manifestamente infondato il dubbio sollevato dai ricorrenti in ordine alla non conformità agli articoli 3 e 48 comma II Costituzione dell’art. 85 DPR n.361/1957 come modificato dall’art. 2 comma 27 Legge n.52/2015 nella parte in cui attribuisce al capolista eletto in più collegi la facoltà di optare in modo illimitato (se si eccettua il limite temporale di 8 giorni) e cioè non vincolandola a criteri oggettivi e predeterminati, rispettosi – nel massimo grado possibile – della volontà espressa dagli elettori.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, devono essere dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate …….”

L’ordinanza e’ stata trasmessa agli enti deputati ex lege   e a questo punto e’ possibile la riunione con  il procedimento innescato dall’ordinanza del Tribunale di Messina per l’udienza dfel 4 ottobre p.v.